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Azes "scempie" di sentadins che vèrda dac, documents e informazions sotmetui a publicazion de obligh

di Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022

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Contenuto dell'obbligo

Contegnù de l'obligh:

Inom del Responsàbol de la prevenzion de la coruzion e de la trasparenza a chel che g'é stat metù dant la domana de azes da pèrt de sentadins e modalitèdes per meter en esser chest derit, co l'indicazion di numeres de telefon o de la direzions de posta eletronica istituzionèla e l'inom del titolèr del poder de sostituzion, che se pel meter en esser canche l'é entardivaments o canche no vegn responet a la domanes de azess, co l'indicazion di numeres de telefon e de la direzions de posta eletronica istituzionèla.

Riferimenti normativi
Referiments normatives: Aldò de la L.R. n. 10/2014 e s.m., art. 5, c. 1 e 3, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.
Art. 3, c. 7-bis, L.P. n. 23/1992
Diritto di accesso civico semplice

L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni che il Comun general de Fascia ha l'obbligo di pubblicare sul sito ‘Amministrazione trasparente’, ove tale obbligo non sia adempiuto dall’amministrazione.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico semplice va rivolta al Responsabile della Trasparenza del Comun general de Fascia, utilizzando il modulo appositamente predisposto con le seguenti modalità (a scelta):

  • tramite posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@cgf.tn.it
  • tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it
  • a mano o tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comun general de Fascia – Str. di Prè de gejia n. 2 - 38036 Sèn Jan/ S. Giovanni di Fassa (TN) 

Se la richiesta di accesso non viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

L’accesso civico semplice è caratterizzato da:

  • assenza di limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva: la richiesta di accesso civico può essere formulata da chiunque;
  • assenza di obblighi motivazionali in capo al richiedente: chiunque formuli la richiesta non deve dare dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del dato o documento;
  • gratuità del rilascio, salvo il rimborso del costo di riproduzione;
  • obbligo di conclusione del procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (salva la possibilità di un suo prolungamento nei casi di notifica ad eventuali controinteressati).

Rimedi

Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso civico o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo. E’ inoltre prevista la possibilità di ricorrere al Difensore civico e al Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Riferimenti:

Responsabile della trasparenza: dott.ssa Elisabetta Gubert

  • telefono: 0462 - 764500