Ti trovi in:

Home » Aree tematiche » Amministrazione Trasparente » Altri contenuti » Prevenzione della Corruzione » Atti di accertamento delle violazioni e segnalazione di illeciti » Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. “Whistleblower”) - D.lgs. 10.03.2023 n. 24

Menu di navigazione

Aree tematiche

Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (c.d. “Whistleblower”) - D.lgs. 10.03.2023 n. 24

di Martedì, 23 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 28 Maggio 2025

ita-IT Italiano lad-IT Ladin

La nuova procedura di segnalazione in materia di “whistleblowing”, adottata dal Comun general de Fascia con delibera del Consei de Procura n. 121/2023 del 23 novembre 2023, risponde all’esigenza di fornire particolare tutela a coloro che, nell’ambito del contesto lavorativo dell’Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione e decidano di segnalarli.

L’istituto è stato previsto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 54-bis (“Tutela del dipendente che segnala illeciti”) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 06.11.2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 30.11.2017 n. 179.

Lo stesso istituto è stato da ultimo riformato ad opera del D.Lgs. 10.03.2023 n. 24.

In forza di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10.03.2023 n. 24, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio n. 311 di data 12.07.2023, le “Linee Guida in materia di in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

I soggetti che vengano a conoscenza, nell’ambito del proprio contesto lavorativo all’interno del Comun general de Fascia, di violazioni o di informazioni sulle violazioni hanno a disposizione diversi canali interni al fine di segnalarle al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del medesimo Comun general:

La scelta circa il canale da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante. Conformemente alla previsione normativa, per ogni canale interno di segnalazione sono state predisposte le opportune misure volte a garantire la riservatezza del segnalante.

Allegati

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali inerente alla segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing)