COMUN GENERAL DE FASCIA
Indicazioni operative relativamente all’attività di verifica di correntezza effettuate dall’Agenzia per gli appalti e contratti
Il Regolamento di attuazione dell’art. 33 dell’L.p. 2/2016, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., ha previsto che la correntezza delle retribuzioni, ai fini del pagamento della rate in acconto o a saldo del corrispettivo di appalto, è verificata mediante l’acquisizione di dichiarazioni di correntezza da parte degli operatori economici e successivo controllo delle stesse da parte di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, anche avvalendosi di apposita struttura provinciale individuata dalla Giunta. A riguardo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 175 di data 12 febbraio 2021 è stato istituito l’Ufficio controlli e supporto alla Direzione APAC, presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito APAC). A seguito della adozione da parte della Giunta provinciale della deliberazione n. 701 di data 7maggio 2021 avente ad oggetto “Prime disposizioni organizzative ed attuative del Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in materia di verifica della correntezza delle retribuzioni di cui all'articolo 33 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm..” e in attesa dell’implementazione di una piattaforma informatica utile ad accogliere le dichiarazioni di correntezza retributiva nell’esecuzione di contratti pubblici, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni operative sia per le Amministrazioni aggiudicatrici, che si avvalgono del servizio centralizzato di verifica, sia per gli operatori economici interessati (appaltatore, subappaltatore, concessionario se esecutore).
Pare utile ricordare che:
•per luogo di esecuzione del contratto si intende il cantiere temporaneo o mobile ovvero altra sede (diversa da quella legale e/o di stabilimento) in cui è presente manodopera per l'effettuazione del servizio ovvero, nel caso di forniture, la posa in opera/montaggio. Pertanto devono ritenersi esclusi, dal campo di applicazione, i contratti di fornitura che non prevedano attività di posa in opera o montaggio dei beni forniti, le forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e i servizi ad esempio di call center/help desk o comunque svolti da remoto, che non vedono la presenza di personale per lo svolgimento del servizio presso il committente.
•in relazione al sistema di controllo descritto dal Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. di attuazione dell’art. 33 della L.p. 2/2016 devono ritenersi non soggetti alla disciplina gli operatori economici che non siano tenuti all’adozione del libro unico del lavoro.
•devono altresì ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all’art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/90 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all’art. 52 comma 7 della l.p. 26/93 e ss.mm.
•alla stessa stregua paiono essere esclusi gli ordinativi disposti sulle Convenzioni di cui all’art. 36 ter1, comma 5 della L.p. 23/90 nonché tutti quelli disposti sul mercato elettronico ME.PAT che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO. Al fine di agevolare la resa della dichiarazione di correntezza sulla quale andrà svolta l’attività di verifica da parte dell’APAC, viene allegato apposito modulo di dichiarazione di correntezza. Detto modulo è altresì presente sul sito di APAC alla sezione “Correntezza delle retribuzioni” http://www.appalti.provincia.tn.it/correntezza a disposizione dei soggetti interessati.
ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini del pagamento del corrispettivo di appalto/subappalto dovuto, a titolo di acconto o di saldo, l’appaltatore/subappaltatore/concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione aggiudicatrice la dichiarazione di correntezza, resa utilizzando il modulo di dichiarazione allegato, che attesti la corrispondenza tra l’importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati sul luogo di esecuzione del contratto.