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Il Comun general de Fascia (Art. 8. L. Cost. 1 dicembre 2017, n.1)

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Il Comun General de Fascia è un ente locale territoriale la cui costituzione è prevista dall’articolo 8 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 che ha modificato, in tal senso, l’articolo 102 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige / Südtirol.

Proprio in virtù della fonte normativa di rango costituzionale che lo prevede, il Comun General de Fascia è un ente locale territoriale ad autonomia politica, che va ad aggiungersi a quelli elencati all’articolo 114 della Costituzione. È, in sostanza, una particolarità all’interno dell’ordinamento della Repubblica.

Nato come ente associativo di comuni, al pari delle altre Comunità di valle della provincia di Trento, e disciplinato con la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha assunto, fin dall’origine, funzioni e caratteristiche particolari, tanto da poter dire avere avuto, già allora, il profilo di un vero e proprio ente locale territoriale. L’autonomia statutaria, la previsione dell’elezione diretta dei suoi organi, la bandiera come simbolo distintivo, le peculiari funzioni e il riconoscimento del carattere rappresentativo della comunità ladina ne facevano, sin da allora, un modello unico. Come si è visto, però, è con la L.cost. 1/2017 che la sua natura muta di ente locale autonomo viene riconosciuta a tutti gli effetti.

Vale la pena citare testualmente l’articolo 8 della L.cost. 1/2017: «Al Comun General de Fascia, ente  sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo  48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina».

Com’è evidente, il Comun General de Fascia non è soltanto un ente locale ma rappresenta di per sé una misura di tutela e di sviluppo della minoranza linguistica. Infatti, il legislatore costituzionale, nel riconoscere al Comun General de Fascia la natura di ente esponenziale della comunità ladina, ha ritenuto che l’attribuzione a questi di una particolare autonomia amministrativa fosse lo strumento fondamentale per la valorizzazione della sua identità.

La disposizione non elenca le competenze che Regione e Provincia possono trasferire al Comun General de Fascia, ma ne lascia agli stessi l’individuazione, con l’unico limite della necessaria strumentalità rispetto al fine di valorizzare la minoranza linguistica ladina. È chiaro, però, che data la molteplicità dei settori dell’azione amministrativa nei quali viene coinvolta la “valorizzazione della minoranza linguistica ladina”, dalle materie più connesse all’uso della lingua e alla cultura, a quelle relative alle dinamiche sociali ed economiche, potenzialmente potrebbero essere trasferite da Regione e Provincia le funzioni amministrative relative a tutte le materie per le quali hanno competenza legislativa.

 

 Lo Statuto del Comun General de Fascia

Il Comun General ha un suo Statuto condiviso e deliberato da tutti i comuni della valle ed approvato con apposita Legge Provinciale (L.P.1/2010). Esso individua gli organi, ne definisce le modalità elettive e ne disciplina le attribuzioni.

•          L.P. 1/2010: Statuto del Comun General de Fascia

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=21177

Lo Statuto definisce l’architettura istituzionale dell’ente che si distingue dai modelli tradizionali di governance per avere, accanto al Consei General (assemblea), al  Consei de Procura (giunta) e al Procurador (presidente dell’ente), anche un quarto organo denominato Consei di Ombolc, composto dal Procurador e dai sindaci dei sei comuni della valle e che rappresenta una sorte di “giunta politica”, giacché ha il compito di deliberare sugli atti strategici e programmatori dell’ente.

Sotto il profilo amministrativo, il Comun General condivide in buona parte le funzioni e le deleghe assegnate alle comunità di valle del Trentino dalla legge provinciale (L.P. 3/2006), più in particolare esse riguardano: urbanistica e governo del territorio; edilizia abitativa pubblica e agevolata; assistenza e beneficienza pubblica; diritto allo studio. Accanto a queste materie, la legge prevede che siano trasferite al Comun General le funzioni amministrative in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, di usi e costumi e istituzioni culturali, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative, di toponomastica, di volontariato sociale, dei corpi dei vigili del fuoco volontari e delle opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale, di espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

Inoltre, sono contemplate ulteriori funzioni correlate alla tutela, promozione e conservazione della lingua e della cultura ladina che possono arrivare ad includere anche accordi, intese e convenzioni con altri enti pubblici, territoriali o privati anche situati fuori dalla regione.

Allo stato, gli spazi di azione dell’Ente, risultano essere estremamente ampi anche se tutti ancora da sondare, approfondire e costruire.

Anche per questo, l’idea che traspare dalle potenzialità che l’ente è chiamato ad interpretare per immaginare e costruire il futuro della Comunità fassana, è quella di considerare il Comun general come un’istituzione deputata a dare una forma amministrativa all’identità della popolazione ladina di minoranza e di diventare il luogo del confronto pubblico, del dibattito politico e quindi della sintesi sotto il profilo sociale, culturale ed economico di tutta la valle. Questo concetto si coniuga inevitabilmente con l’obiettivo più generale di tutelare e promuovere il benessere della collettività, rafforzando la coesione sociale e l’identità locale.