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CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE

di Mercoledì, 14 Gennaio 2026 - Ultima modifica: Giovedì, 22 Gennaio 2026

Il contributo integrativo al canone di locazione di alloggi locati sul libero mercato è destinato ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica o di disagio abitativo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del presidente della provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

La domanda va presentata online accedendo con SPID – CIE o CPS/CNS alla “Stanza del Cittadino” della Provincia Autonoma di Trento al seguente link: https://servizidigitali.provincia.tn.it/lang/it/servizi/contributo-integrativo-alla-locazione-sul-libero-mercato-anno-2026/access (apre il link in una nuova finestra)

Per presentare domanda di contributo integrativo al canone di locazione è necessario avere i seguenti requisiti:

 REQUISITI RICHIEDENTE

  • cittadinanza dell’Unione Europea oppure possesso di permesso di soggiorno CE di lunga durata  oppure possesso di permesso di soggiorno biennale per l’esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o iscrizione nelle liste dei Centri per l’impiego
  • residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento in via continuativa da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda

 

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

1)  Indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF) non superiore a 0,23 punti.

Nella valutazione della condizione economica-familiare vengono valutati anche i redditi e il patrimonio del coniuge non separato legalmente, anche se non facente parte del nucleo familiare. Non vengono invece valutati il reddito e la condizione economico-patrimoniale delle persone addette alla cura e all’assistenza dei componenti del nucleo familiare (badanti), anche se inserite nel nucleo familiare e risultanti nel certificato anagrafico, purché in presenza di un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo.

2)  Assenza di titolarità, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso in cui il titolo di disponibilità dell’alloggio sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare o separazione legale.

3)  Titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato, stipulato secondo le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (durata di anni 4+4 di rinnovo automatico, oppure anni 3+2).

Sono esclusi i contratti di locazione relativi ad unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e gli alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile o a canone concordato.

Non sono ammessi contratti di natura transitoria.

Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra coniugi non separati legalmente o parenti o affini di primo grado.

Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione, tra i due contratti non può intercorrere un periodo superiore a 30 giorni (il riferimento è alla data di registrazione dei contratti). La stipulazione di un nuovo contratto deve essere comunicata al Comun general entro 30 giorni dalla stessa.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è quello risultante dalla certificazione anagrafica del comune di residenza.

 

Per l’attuazione degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza, ai fini della valutazione reddituale o economico-patrimoniale del nucleo familiare, si considera nucleo familiare quello formato dalla donna che ha subito violenza compresi i figli a suo carico. 

 

COSA SI DICHIARA CON LA DOMANDA

In fase di presentazione della domanda il/la richiedente dichiara i propri dati anagrafici e il possesso dei requisiti per l’accesso all’agevolazione (apre il link in una nuova finestra), nonché tutti gli elementi necessari per il calcolo del punteggio e quindi per la formazione della graduatoria.

Il punteggio per la formazione della graduatoria è determinato, con riferimento al nucleo familiare del richiedente, tenendo conto della condizione economico-patrimoniale (ICEF), della condizione familiare e di quella localizzativa-lavorativa.

Inizialmente è necessario ottenere l’attestazione ICEF, relativa alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare e successivamente può essere presentata domanda.

Sia nel rendere la dichiarazione ICEF che nel presentare la domanda di contributo integrativo il/la richiedente sottoscrive dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Queste dichiarazioni devono essere compilate con la massima attenzione, considerate le conseguenze penali previste per il rilascio di dichiarazioni false e la decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La veridicità delle dichiarazioni è oggetto di controlli.

 

La domanda di contributo integrativo può essere presentata dal 15 gennaio al 26 febbraio 2026. Accedendo con SPID – CIE o CPS/CNS nella “Stanza del cittadino” della P.A.T.

Può essere presentata una sola domanda nel territorio dell’ente in cui è ubicato l’alloggio e nel quale il richiedente ha trasferito la residenza. La domanda ha validità per una sola graduatoria.

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE

Il contributo integrativo non è cumulabile con il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (apre il link in una nuova finestra) (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro).

Il contributo integrativo non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili o se, diminuito del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023 (apre il link in una nuova finestra), ne deriva una somma di importo inferiore a 40 euro mensili; non può eccedere il 50 per cento dell'importo risultante dal contratto di locazione e non può essere superiore a 300 euro mensili.

Il contributo integrativo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi presentando una nuova domanda. Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo ad eccezione dei nuclei familiari nei quali è presente:

a)    un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;

b)    almeno un componente ultrasessantacinquenne;

c)    una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda rivolgersi al Servizio tecnico del Comun general de Fascia all'indirizzo seguente: tecnico@cgf.tn.it o telefonare al numero 0462/764500 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00.